
07 Nov Opposizione all’esecuzione
Opposizione all’esecuzione
L’opposizione all’esecuzione è un’azione legale che consente a un debitore di opporsi all’esecuzione forzata di un provvedimento giudiziario che prevede il pagamento di una somma di denaro o l’adempimento di un obbligo. Questa azione è volta a proteggere i diritti del debitore nel contesto di un procedimento esecutivo.
Cos’è l’opposizione all’esecuzione
Quando un creditore inizia un’azione esecutiva per recuperare un credito, il debitore ha la possibilità di presentare un’opposizione all’esecuzione. Questa opposizione può essere basata su diverse ragioni, come ad esempio l’inesistenza del debito, la sua estinzione, il pagamento parziale o totale del debito, la prescrizione del diritto al credito, o altre irregolarità procedurali.
L’opposizione all’esecuzione viene normalmente presentata davanti al giudice competente, che esaminerà le ragioni del debitore e le prove presentate per decidere se l’esecuzione deve essere interrotta, sospesa o modificata. In alcuni casi, il tribunale potrebbe respingere l’opposizione e autorizzare il proseguimento dell’esecuzione, mentre in altri potrebbe accogliere l’opposizione e adottare misure a tutela del debitore.
Qual è la normativa che disciplina l’opposizione all’esecuzione
In Italia, l’opposizione all’esecuzione è regolata principalmente dal Codice di Procedura Civile (CPC), che contiene disposizioni specifiche sui procedimenti esecutivi e sulle modalità di presentazione dell’opposizione. Alcuni degli articoli rilevanti del Codice di Procedura Civile che disciplinano l’opposizione all’esecuzione includono:
- Articolo 615, riguarda le condizioni e le modalità di esecuzione forzata;
- Articolo 617, riguarda la notifica all’esecutato e l’indicazione dei diritti di opposizione;
- Articolo 618, disciplina i termini e le modalità per presentare l’opposizione;
- Articoli 619-623, stabiliscono le regole per l’esame dell’opposizione e le relative decisioni del giudice;
- Articoli 624-625, riguardano l’opposizione all’esecuzione delle sentenze estere;
- Articolo 626, disciplina l’opposizione all’esecuzione provvisoria.
Chi può proporre l’opposizione all’esecuzione
L’opposizione all’esecuzione può essere proposta dal debitore o da un terzo.
Il debitore è la persona nei confronti della quale è iniziata l’esecuzione forzata. Il debitore può opporsi all’esecuzione per contestare il diritto del creditore a procedere all’esecuzione, l’esistenza o la persistenza del titolo esecutivo, l’idoneità soggettiva del titolo esecutivo e l’ammissibilità giuridica della realizzazione coattiva del credito.
Il terzo è la persona che non è parte del rapporto obbligatorio che ha dato origine all’esecuzione forzata ma può opporsi all’esecuzione se ritiene che l’esecuzione forzata possa pregiudicare i suoi diritti.
In particolare, il terzo può opporsi all’esecuzione se:
- il bene pignorato è di sua proprietà;
- il bene pignorato è gravato da un diritto di prelazione a suo favore;
- l’esecuzione forzata è stata iniziata in modo illegittimo.
Quando può essere proposta l’opposizione all’esecuzione
L’opposizione all’esecuzione può essere proposta in tutti i casi in cui il debitore o il terzo ritiene che l’esecuzione forzata sia illegittima o ingiusta. In particolare, l’opposizione all’esecuzione può essere proposta per contestare:
- il diritto del creditore a procedere all’esecuzione se il creditore non ha titolo per procedere all’esecuzione, oppure se il titolo esecutivo è nullo o annullabile;
- l’esistenza o la persistenza del titolo esecutivo se il credito è prescritto o estinto;
- l’idoneità soggettiva del titolo esecutivo se il titolo esecutivo non è idoneo a realizzare il credito;
- l’ammissibilità giuridica della realizzazione coattiva del credito se la realizzazione coattiva del credito è contraria a norme di legge o di ordine pubblico.
Inoltre, il terzo può opporsi all’esecuzione se ritiene che l’esecuzione forzata possa pregiudicare i suoi diritti.
Come si svolge il procedimento di opposizione all’esecuzione
Se l’esecuzione forzata non è ancora iniziata, entro 60 giorni dalla notifica del precetto può essere proposta l’opposizione a precetto, con citazione davanti al giudice competente per materia o valore e per territorio a norma dell’articolo 27 del codice di procedura civile. L’opposizione all’esecuzione, invece, può essere proposta anche se l’esecuzione forzata è già iniziata entro 20 giorni dalla data di inizio dell’esecuzione forzata facendo ricorso al giudice.
Dopo aver ricevuto la citazione o il ricorso, il giudice dell’esecuzione fissa un’udienza per la trattazione della causa. All’udienza, il giudice decide sulla fondatezza dell’opposizione. Se l’opposizione è accolta, il giudice annulla l’atto di precetto o l’esecuzione forzata. Se l’opposizione è respinta, l’esecuzione forzata prosegue.
Qual è il termine di opposizione all’esecuzione
Il termine di opposizione all’esecuzione è di 60 giorni dalla notifica del precetto, se l’opposizione è proposta al precetto, o di 20 giorni dalla data di inizio dell’esecuzione forzata, se l’opposizione è proposta all’esecuzione forzata.
L’opposizione all’esecuzione può essere proposta anche oltre i termini sopra indicati, se il debitore o il terzo dimostra di non aver saputo del precetto o dell’inizio dell’esecuzione forzata.
Inoltre, l’opposizione all’esecuzione può essere proposta anche dopo il termine di decadenza, se il creditore ha violato il principio di buona fede o di correttezza.
Quindi, per fare un esempio, Se il precetto è notificato il 1° gennaio 2024, l’opposizione al precetto deve essere proposta entro il 31 marzo 2024. Se l’esecuzione forzata inizia il 1° luglio 2024, l’opposizione all’esecuzione deve essere proposta entro il 20 luglio 2024.
In ogni caso, è importante rivolgersi ad un avvocato o a uno studio legale per valutare la possibilità di proporre opposizione all’esecuzione e per ottenere assistenza nella fase di opposizione.