
11 Ott Opposizione al decreto ingiuntivo
L’opposizione al decreto ingiuntivo è un’azione legale attraverso la quale il destinatario di un decreto ingiuntivo può contestare la richiesta di pagamento avanzata nei suoi confronti. Il debitore può contestare il decreto ingiuntivo se ritiene che il credito non sussiste o non è pari all’importo indicato nel decreto oppure ne può contestare l’emissione.
L’opposizione al decreto ingiuntivo sospende l’efficacia esecutiva del decreto. Ciò significa che il creditore non può procedere all’esecuzione forzata per ottenere il pagamento del credito fino alla decisione del giudice.
Cos’è l’opposizione a decreto ingiuntivo
L’opposizione a decreto ingiuntivo è un’azione legale che può essere proposta dal debitore nei confronti del creditore per contestare la validità del decreto ingiuntivo, ovvero il provvedimento del giudice che ordina al debitore di pagare al creditore una somma di denaro.
Come funziona l’opposizione a decreto ingiuntivo
Il procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo si svolge davanti al tribunale competente. Il tribunale, dopo aver ricevuto l’atto di citazione, fissa una data per l’udienza di comparizione delle parti.
All’udienza, le parti si confrontano davanti al giudice. Il debitore deve dimostrare i motivi per cui contesta il decreto ingiuntivo. Il creditore, invece, deve dimostrare la validità del decreto ingiuntivo.
Il giudice, dopo aver valutato le prove presentate dalle parti, decide se accogliere o rigettare l’opposizione.
Come fare opposizione a decreto ingiuntivo
Il debitore può proporre opposizione al decreto ingiuntivo entro 40 giorni dalla notifica del decreto. L’opposizione deve essere presentata al tribunale competente, che è il tribunale del luogo in cui il creditore ha la residenza o il domicilio, con atto di citazione, che è un atto formale redatto da un avvocato.
Dopo aver presentato l’atto di citazione per opposizione al decreto ingiuntivo, il creditore ha 20 giorni per costituirsi in giudizio. La costituzione in giudizio del creditore può essere effettuata tramite deposito di un atto di costituzione o tramite comparizione personale all’udienza.
Motivi di opposizione a decreto ingiuntivo
I motivi di opposizione a decreto ingiuntivo possono essere di due tipi:
- motivi di merito: il debitore contesta l’esistenza del credito o l’ammontare del credito;
- motivi procedurali: il debitore contesta la validità del procedimento di emissione del decreto ingiuntivo.
I motivi di merito sono quelli che riguardano l’esistenza o l’ammontare del credito. Il debitore può contestare il decreto ingiuntivo se:
- il credito non esiste, ad esempio perché il contratto che lo ha generato è nullo o annullabile;
- il credito è già stato pagato, ad esempio presentando una ricevuta di pagamento;
- l’ammontare del credito è errato.
I motivi procedurali sono quelli che riguardano la validità del procedimento di emissione del decreto ingiuntivo. Il debitore può contestare il decreto ingiuntivo se:
- il giudice non era competente;
- il ricorso era carente di elementi essenziali, ad esempio perché non indicava il credito che si intendeva far valere;
- il decreto ingiuntivo è stato emesso in violazione delle norme processuali, ad esempio perché non è stato notificato al debitore correttamente.
Il contenuto dell’atto di opposizione a decreto ingiuntivo
L’atto di opposizione a un decreto ingiuntivo deve contenere i seguenti elementi:
- i dati identificativi del debitore e del creditore, come nome, cognome, codice fiscale, residenza o domicilio;
- l’indicazione del decreto ingiuntivo impugnato, specificando il numero, la data e il tribunale che lo ha emesso;
- i motivi per cui si contesta il decreto ingiuntivo, tra motivi di merito o procedurali;
- la richiesta di annullamento del decreto ingiuntivo.
Inoltre, l’atto di opposizione può contenere anche:
- una domanda riconvenzionale per chiedere al giudice di condannare il creditore al risarcimento del danno o a un’altra prestazione;
- una domanda di sospensione dell’efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo in modo da evitare che il creditore possa procedere all’esecuzione forzata.
L’atto di opposizione a decreto ingiuntivo deve essere notificato al creditore. La notifica può essere effettuata tramite ufficiale giudiziario, posta raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata.
Quando l’opposizione è tardiva
L’opposizione a decreto ingiuntivo è tardiva se viene presentata dopo il termine di 40 giorni dalla notifica del decreto ingiuntivo, come stabilito dall’art. 641 c.p.c..
L’opposizione tardiva è improcedibile, il che significa che il giudice non può pronunciarsi sul merito dell’opposizione.
L’opposizione a decreto ingiuntivo è tardiva, ma è comunque ammissibile, nei seguenti casi:
- opposizione tardiva per irregolarità della notificazione: l’opposizione tardiva è ammessa se il debitore dimostra di non aver avuto tempestiva conoscenza del decreto ingiuntivo per irregolarità della notificazione;
- opposizione tardiva per caso fortuito o forza maggiore: l’opposizione tardiva è ammessa se il debitore dimostra di non aver potuto proporre opposizione tempestivamente per caso fortuito o forza maggiore.
In ogni caso, per avviare il procedimento di opposizione al decreto ingiuntivo in modo corretto, è sempre consigliabile avvalersi del supporto di un avvocato, che può fornire al debitore assistenza e consulenza legale per redigere l’atto di opposizione e prepararsi per il processo.