beni impignorabili

Beni impignorabili: quali sono

Beni impignorabili: quali sono

I beni impignorabili sono dei beni che non possono essere pignorati quindi che non sono soggetti ad espropriazione forzata. Il pignoramento interviene nel momento in cui un debitore ha un debito non saldato nei confronti di un creditore e riguarda una categoria molto vasta di beni. Tuttavia la legge prevede dei beni non pignorabili in assoluto oppure in modo parziale.

Beni assolutamente impignorabili

In Italia sono previsti dei beni non pignorabili in alcun caso, secondo l’art. 514 c.p.c. ovvero:

  • beni sacri, che servono all’esercizio del culto
  • l’anello nuziale, i vestiti, la biancheria, i letti, i tavoli e le sedie (a meno che non abbiano un significativo pregio artistico o di antiquariato)
  • i beni commestibili e i combustibili che siano necessari al debitore a mantenersi per un mese
  • gli animali da compagnia e quelli impiegati ai fini terapeutici o di assistenza

L’impignorabilità assoluta del bene comporta l’impossibilità da parte dell’ufficiale giudiziario a compiere il pignoramento.

Beni pignorabili in parte

L’art. 515 c.p.c. ammette dei beni pignorabili solo in parte, ovvero:

  • i beni che il proprietario di un fondo possiede per il servizio e la coltivazione dello stesso
  • gli strumenti, gli oggetti e i libri indispensabili per l’esercizio della professione

A questi, si aggiungono dei beni pignorabili in alcune circostanze di tempo (art. 516 c.p.c.):

  • i frutti non ancora raccolti o separati dal suolo non possono essere pignorati in via separata rispetto all’immobile di cui fanno parte, se non nelle ultime 6 settimane anteriori al tempo ordinario di maturazione
  • i bachi da seta, che possono essere pignorati solo quando sono nella maggior parte sui rami per formare il bozzolo

Crediti pignorabili

Tra i crediti pignorabili rientra lo stipendio, ma la legge stabilisce che deve essere in ogni caso garantita una cifra minima per il debitore. Quindi, in sostanza, non può essere pignorato lo stipendio nella sua totalità, ma solo l’1/5 dell’importo netto della retribuzione mensile.

Una deroga a questo limite è prevista nel caso in cui il credito abbia natura alimentare (ad esempio nel caso di alimenti dovuti al coniuge e/o ai figli): in questa situazione il debitore può corrispondere fino al 30% dello stipendio.

L’Agenzia delle Entrate, tuttavia, stabilisce dei limiti anche in questa ultima ipotesi, ovvero:

  • 1/10 dello stipendio se l’importo non supera i 2.500€
  • 1/7 dello stipendio se l’importo non supera i 5.000€
  • 1/5 dello stipendio se l’importo è superiore ai 5.000€

Oltre allo stipendio, però, non possono essere pignorati crediti come sussidi di maternità, malattie e funerali erogati dalle assicurazioni e dagli enti assistenziali, i crediti dovuti per il mantenimento di indigenti e le polizze vita.

Beni mobili non pignorabili

Come abbiamo visto, ci sono dei beni mobili non pignorabili e che possiamo dividere in 3 macro categorie:

  • Beni di famiglia: dato che sono considerati fondamentali per il diritto alla vita (sopravvivenza) ed alla dignità, i beni di famiglia come vestiti, stoviglie, elettrodomestici ed arredamento sono ritenuti beni mobili impignorabili. Tra questi rientrano anche oggetti sacri, biancheria, viveri e combustibili necessari per il sostentamento di un mese, armi e tutte le cose che il debitore ha l’obbligo di detenere per ragioni di pubblico servizio, così come animali da compagnia tenuti in casa.
  • Strumenti per il lavoro: che siano attrezzi o libri, tutti gli strumenti necessari per esercitare la professione, l’arte o il mestiere, non sono pignorabili, ma solo se il debitore non ha altri beni pignorabili. In caso di pignoramento, deve comunque essere garantito il proseguimento dell’attività lavorativa e i beni in questione possono essere pignorati solo nei limiti di un quinto del loro valore.
  • Auto: se utilizzata per svolgere l’attività lavorativa del debitore, l’auto non può essere pignorata, quindi sequestrata o posta in fermo.

Beni immobili non pignorabili

Ci sono delle casistiche in cui i beni immobili non pignorabili non possono essere appunto pignorati. Quando il creditore è l’Agenzia delle Entrate il pignoramento della casa è possibile solo se:

  • il debito supera i 120.000 €
  • il valore totale degli immobili di proprietà è di 120.000 €
  • il debitore ha la possibilità di rimborsare ratealmente il debito

Non è invece possibile procedere al pignoramento della casa se:

  • il debitore è proprietario di un solo bene immobile
  • il debitore ha residenza anagrafica nel bene immobile in questione
  • il bene non viene considerato di lusso

Nel caso in cui la casa risulti cointestata, il bene potrà comunque essere pignorato e una volta venduto, il cointestatario dell’immobile avrà l’obbligo di restituire all’altro comproprietario la quota del valore che gli spetta.

Cosa fare e a chi rivolgersi in caso di pignoramento di beni impignorabili

Nel caso in cui sia necessario procedere al pignoramento parziale di beni oppure nel caso in cui il debitore sia in dubbio sulla legittimità del pignoramento di determinati beni, è necessario analizzare approfonditamente la sua posizione. La materia è complessa e proprio per questo motivo è fondamentale affidarsi alla consulenza degli esperti legali in materia in modo da individuare possibili risoluzioni che non vadano a toccare i beni impignorabili.