Pignoramento presso terzi: cos’è e quando si applica
Quando un debitore non adempie spontaneamente a un’obbligazione, la legge offre al creditore vari strumenti per ottenere quanto gli spetta. Tra questi, uno dei più utilizzati è il pignoramento presso terzi, una procedura esecutiva che coinvolge soggetti terzi rispetto al rapporto creditizio originario.
In termini semplici, si tratta di un’azione legale attraverso la quale il creditore può “bloccare” somme o beni che il debitore deve ricevere da qualcun altro, ad esempio lo stipendio, la pensione o il saldo del conto corrente.
Vediamo nel dettaglio in cosa consiste, quando si applica e quali sono le possibilità di difesa per il debitore.
Come funziona il pignoramento presso terzi e chi può subirlo
Il pignoramento presso terzi è una procedura prevista dal codice di procedura civile (art. 543 c.p.c. e ss.) che consente a un creditore, in possesso di un titolo esecutivo (come una sentenza o un decreto ingiuntivo esecutivo), di agire direttamente su beni o crediti del debitore che si trovano nelle mani di un terzo.
In pratica, il creditore notifica un atto di pignoramento sia al terzo (es. datore di lavoro, banca, INPS) sia al debitore. L’atto indica la somma da recuperare e richiede al terzo di dichiarare formalmente, entro un determinato termine, se detiene beni o somme spettanti al debitore. Da quel momento, il terzo non può più disporre di tali beni e dovrà, se il giudice lo conferma, trasferirli al creditore.
Pignoramento verso terzi e pignoramento presso terzo: quali differenze?
Il linguaggio giuridico può creare confusione: “pignoramento verso terzi” e “pignoramento presso terzo” vengono talvolta usati come sinonimi, ma non sono tecnicamente la stessa cosa.
Pignoramento verso terzi è una formula generica, che può includere qualunque tipo di esecuzione che coinvolga una terza parte.
Pignoramento presso terzo, invece, è il termine corretto per indicare la procedura esecutiva che coinvolge un soggetto terzo (banca, datore di lavoro, ente pensionistico) che detiene beni del debitore.
Quali beni possono essere pignorati presso terzi?
Il pignoramento presso terzi si applica solo a beni mobili e crediti del debitore detenuti da un soggetto diverso. Non è quindi possibile, con questa procedura, pignorare immobili o beni che si trovano nella disponibilità diretta del debitore.
Tra i beni più frequentemente pignorati troviamo:
- Stipendio e TFR presso il datore di lavoro
- Pensione presso l’INPS o altri enti previdenziali
- Conto corrente bancario (saldo presente al momento del pignoramento)
- Compensi professionali da clienti (in caso di liberi professionisti)
- Canoni di locazione dovuti al debitore da un inquilino
- Indennità di fine rapporto e altri crediti da lavoro
Pignoramento dello stipendio, del conto corrente e della pensione
Queste tre voci rappresentano i casi più comuni.
Il pignoramento dello stipendio avviene presso il datore di lavoro. La somma pignorabile è limitata: in genere, si applica un massimo di un quinto dell’importo netto mensile, salvo casi particolari (es. pignoramenti multipli).
Il pignoramento del conto corrente può colpire interamente il saldo presente al momento della notifica del pignoramento. Tuttavia, se sul conto viene accreditato uno stipendio o una pensione, si applicano le tutele previste dalla legge (ad esempio, è impignorabile l’ultima mensilità accreditata).
La pensione può essere pignorata con limiti simili a quelli dello stipendio: fino a un quinto, e solo per la parte eccedente il minimo vitale, che viene aggiornato periodicamente.
Sospensione del pignoramento presso terzi: quando è possibile?
In alcuni casi, il pignoramento presso terzi può essere sospeso. La sospensione può essere:
- automatica, in presenza di un accordo tra creditore e debitore (ad esempio, un piano di rientro volontario);
- disposta dal giudice, su istanza del debitore, per motivi particolari, come difficoltà economiche gravi, contestazioni sulla validità del titolo esecutivo o errori nella procedura.
La sospensione non cancella il debito, ma ne blocca temporaneamente l’esecuzione, lasciando il tempo per trovare una soluzione alternativa o per far valere le proprie ragioni davanti al giudice.
Come richiedere la cancellazione del pignoramento presso terzi
La cancellazione del pignoramento può essere ottenuta se il debito viene estinto o se si verifica un vizio procedurale.
Le modalità sono le seguenti.
- Pagamento integrale del debito: una volta saldato l’importo dovuto, il creditore può revocare il pignoramento con una comunicazione scritta.
- Accordo transattivo: creditore e debitore possono accordarsi per la cancellazione anticipata, magari con un pagamento parziale.
- Istanza al giudice dell’esecuzione: se il pignoramento è stato notificato in modo irregolare o non è più giustificato, il debitore può rivolgersi al giudice per chiedere la cancellazione.
È importante allegare tutta la documentazione utile (ricevute di pagamento, accordi scritti, estratti conto, ecc.) e, preferibilmente, farsi assistere da un legale.
Opporsi a un pignoramento presso terzi: cosa fare
Il debitore che ritiene ingiusto o irregolare un pignoramento può opporvisi attraverso specifici strumenti giuridici.
Esistono principalmente due tipi di opposizione:
- opposizione all’esecuzione, che serve a contestare il diritto del creditore di procedere (ad esempio perché il debito è già stato pagato);
- opposizione agli atti esecutivi che riguarda eventuali errori formali o irregolarità nella notifica o nella procedura
Entrambe le opposizioni devono essere presentate davanti al giudice dell’esecuzione, entro termini precisi (generalmente 20 giorni dalla notifica del pignoramento). In molti casi, è consigliabile affidarsi a un avvocato, per valutare le probabilità di successo e predisporre la documentazione necessaria.